IL TRIBUNALE
    Sentito  il  relatore  e  visti gli atti del procedimento penale a
 carico di Suarez Chiguascue Gustavo nato a Facatativa (Colombia) il 4
 dicembre 1948.
    Vista l'eccezione di  incostituzionalita'  proposta  dal  p.m.  in
 relazione agli artt. 417, 438 e 439 c.p.p., per contrasto gli artt. 3
 e  24  della  Costituzione nella parte in cui non prevedono che nella
 richiesta di rinvio a giudizio  innanzi  al  tribunale  possa  essere
 indicato,  come  nel  decreto  di  citazione  innanzi  al pretore, il
 consenso preventivo del p.m. al giudizio  abbreviato,  ne'  che  tale
 consenso  possa  essere  prestato  successivamente  alla richiesta di
 rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 del c.p.p.,  ovvero
 nel corso dell'udienza preliminare.
    Rileva la proposta eccezione appare rilevante e non manifestamente
 infondata.
    La  mancata previsione legislativa della facolta' del p.m. di pre-
 stare   il   proprio   consenso   al   rito   abbreviato   prima   ed
 indipendentemente  dalla  richiesta dell'imputato nel procedimento di
 fronte al tribunale, rispetto a quanto, viceversa, previsto dall'art.
 556 del c.p.p. per il procedimento  pretorile,  non  e'  giustificata
 dalla diversa natura dei due procedimenti: in particolare non risulta
 giustificata  dalla  diversita' dei reati di competenza del pretore e
 del tribunale,  atteso  che  rientrano  nella  competenza  del  primo
 giudice reati (quali ad es. la ricettazione o il furto pluriaggravato
 o  l'omicidio  colposo  o i reati ambientali) ben piu' gravi e puniti
 con pene edittali superiori rispetto a taluni reati di competenza del
 secondo giudice (quali  ad  es.  le  contravvenzioni  previste  dalla
 normativa penale tributaria).
    Tale  diversa  disciplina  non  risulta giustificata neanche dalla
 diversa  struttura  dei  procedimenti  di  fronte   ai   due   organi
 giurisdizionali,  con  particolare  riferimento  alla circostanza che
 l'udienza  preliminare  non  e'  prevista  dalla  legge   come   fase
 processuale  obbligatoria  nel  rito pretorile: anche in quest'ultimo
 procedimento, infatti,  e'  prevista  la  facolta'  dell'imputato  di
 richiedere   il   giudizio   abbreviato   nel  corso  delle  indagini
 preliminari, ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del
 decreto di citazione a giudizio; tale richiesta, previo consenso  del
 p.m.  determina  l'instaurazione  di un'apposita udienza di fronte al
 g.i.p.
    Cio' premesso, risulta evidente che  il  consenso  anticipato  del
 p.m. non sia stato dalla legge previsto come strumento indispensabile
 a  dare igresso nel procedimento pretorile ad una fase altrimenti non
 instaurabile ad iniziativa dell'imputato. Lo stesso dunque  non  puo'
 configurarsi se non come una anticipata manifestazione della volonta'
 del  p.m.  di adire il rito alternativo ed anche, indirettamente, una
 sollecitazione all'imputato ad accedervi.
    Non trova quindi giustificazione la mancata previsione legislativa
 di analoga facolta' del p.m. nel procedimento di fronte al tribunale,
 tenuta presente la ratio di deflazione del dibattimento che ispira  i
 riti  alternativi  tanto  nel procedimento pretorile che in quello di
 fronte al tribunale.
    Va inoltre in rilievo che  al  Corte  costituzionale  ha  definito
 quale  unico  criterio  di  ammissibilita'  del  rito  abbreviato  la
 decidibilita' del processo allo stato  degli  atti,  configurando  la
 facolta'  dell'imputato  di chiedere tale rito come un vero e proprio
 diritto   quando  sussista  quella  condizione  e,  conseguentemente,
 penendo in evidenza che il dissenso del p.m. e' giustificato solo  in
 mancanza della condizione medesima.
    Dal  che  discende che il consenso del p.m. deve ritenersi un atto
 obbligato all'orche' sia fatta richiesta di  giudizio  abbreviato  da
 parte  dell'imputato  ed  il processo sia decidibile allo stato degli
 atti.
    Appare quindi illogico  non  consentire  al  p.m.  di  manifestare
 anticipatamente  il  proprio  consenso  ad  un rito al quale dovrebbe
 comunque consentire, sussistendone le condizioni ed  in  presenza  di
 richiesta  dell'imputato,  cosi' costringendo il p.m., in mancanza di
 richiesta  dell'imputato,  ad  affrontare  il  maggior  aggravio,  in
 termini di tempo e di organizzazione dell'ufficio, di un dibattimento
 improduttivo,  in quanto non in grado di apportare ulteriori elementi
 probatori rispetto a quelli gia' acquisiti.
   Va inoltre rilevata l'illogicita' della vigente  normativa  laddove
 nel  procedimento di fronte al tribunale la medesima prevede solo per
 il patteggiamento e non anche per il rito abbreviato la  possibilita'
 per  il  p.m.  di  prestare  consenso anticipato al rito alternativo,
 mentre nel procedimento pretorile, piu' razionalmente, tale  facolta'
 e' prevista per entrambi i riti alternativi, stante la medesima ratio
 di deflazione che li ispira.
    Tutto  cio'  comporta infine una potenziale lesione del diritto di
 difesa dell'imputato nel procedimento  di  fronte  al  tribunale,  in
 quanto  l'anticipato consenso al rito abbreviato da parte del p.m. e'
 atto idoneo a sollecitare l'esercizio della facolta' dell'imputato di
 scegliere  il  rito,  ricordandogli   appunto   tale   sua   facolta'
 processuale ed il connesso beneficio premiale.
    Cio'  e'  tanto piu' evidente qualora, come nel caso di specie, il
 processo appaia teoricamente  decidibile  allo  stato  degli  atti  e
 l'imputato  sia  di  nazionalita'  diversa  da  quella  italiana, non
 comprenda la nostra  lingua  ed  il  difensore  d'ufficio  sia  stato
 sostituito,  a  causa  di impedimento, da altro difensore nominato in
 apertura dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 97, n.  4,  del
 c.p.p.
    Nel  caso  di  specie  la  prospettata  questione  di legittimita'
 costituzionale  appare   rilevante,   atteso   che,   verosimilmente,
 l'imputato  avrebbe  fatto  richiesta di rito abbreviato se gli fosse
 stata ricordata tale sua facolta' nel corso dell'udienza  preliminare
 e  cioe'  proprio  nel  momento in cui egli avrebbe potuto esercitare
 concretamente la propria difesa.